1 Dumondas da concessiun ston vegnir inoltradas a la CFBG per mauns dal Cussegl federal.
2 La CFBG ordinescha la publicaziun da las dumondas en il Fegl uffizial federal ed en il fegl uffizial dal chantun da domicil dal casino.
3 Ella exequescha svelt la procedura ed envida ils circuls interessads da prender posiziun.
4 Ella preschenta ina proposta al Departament federal da giustia e polizia (DFGP) per mauns dal Cussegl federal.
1 Le richieste di concessione vanno presentate alla CFCG, che le trasmette al Consiglio federale.
2 La CFCG dispone la pubblicazione delle richieste nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.
3 Esperisce la procedura in modo sollecito e consulta le cerchie interessate.
4 Presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la trasmette al Consiglio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.