1 L’autoritad interchantunala exequescha sia activitad independentamain.
2 Ils commembers da l’autoritad interchantunala ed ils collavuraturs da ses secretariat dastgan avair in’autra occupaziun, sche quai na periclitescha betg l’independenza da l’autoritad interchantunala.
3 Ils chantuns garanteschan che l’autoritad interchantunala haja enconuschientschas spezialas en il sectur da la prevenziun da dependenza.
1 L’Autorità intercantonale esercita la sua attività in modo indipendente.
2 I membri dell’Autorità intercantonale e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un’altra attività se ciò non pregiudica l’indipendenza dell’Autorità intercantonale.
3 I Cantoni garantiscono che l’Autorità intercantonale disponga di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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