Ils chantuns che vulan permetter gieus da gronda extensiun sin lur territori, constitueschan, sur in concordat, in’autoritad interchantunala da surveglianza e d’execuziun (autoritad interchantunala).
I Cantoni che sul proprio territorio intendono autorizzare giochi di grande estensione, istituiscono, per mezzo di un concordato, un’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione (Autorità intercantonale).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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