1 Questa lescha vala per las auas publicas e privatas.
2 Per ils stabiliments per l’allevament da peschs e per las auas artifizialas privatas, en las qualas ils peschs ed ils giombers che vivan en auas avertas na pon betg arrivar sin via natirala, valan sulettamain las disposiziuns davart las spezias, las razzas e las varietads estras (art. 6 e 16 lit. c e d). Per ils stabiliments per l’allevament da peschs valan ultra da quai las disposiziuns davart intervenziuns tecnicas (art. 8–10).
1 La presente legge si applica alle acque pubbliche e private.
2 Gli impianti di piscicoltura e i bacini artificiali privati cui i pesci e i gamberi delle acque libere non possono accedere naturalmente sottostanno unicamente alle disposizioni sulle specie, razze e varietà allogene (art. 6 e 16 lett. c e d). Gli impianti di piscicoltura sottostanno inoltre alle disposizioni sugli interventi tecnici (art. 8–10).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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