923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 1 Intent

1 Questa lescha ha l’intent da:

a.
mantegnair, meglierar u sche pussaivel restabilir la diversitad natirala da las spezias e l’effectiv dals peschs e dals giombers indigens e da la macrofauna d’aua sco er lur spazis da viver;
b.
proteger spezias e razzas da peschs e da giombers periclitadas;
c.
garantir in’utilisaziun duraivla dals effectivs da peschs e da giombers;
d.
promover la perscrutaziun da la pestga.

2 Ella stabilescha ils princips, tenor ils quals ils chantuns ston reglar il pigliar peschs e giombers.

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di:

a.
conservare o migliorare la diversità naturale e l’abbondanza di specie indigene di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo;
b.
proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate;
c.
assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi;
d.
promuovere la ricerca piscicola.

2 Essa stabilisce i principi che i Cantoni devono applicare per disciplinare la cattura di pesci e di gamberi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.