923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 15

1 Las disposiziuns da la legislaziun federala concernent la responsabladad èn applitgablas.

2 Per calcular il donn sto vegnir resguardada la reducziun da la productivitad da l’aua donnegiada.

3 Cun l’indemnisaziun ch’il retschavider ha survegnì per restabilir il stadi oriund sto el reparar il donn uschè svelt sco pussaivel.

Art. 15

1 Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità.

2 Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate.

3 Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l’indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.