1 Las disposiziuns da la legislaziun federala concernent la responsabladad èn applitgablas.
2 Per calcular il donn sto vegnir resguardada la reducziun da la productivitad da l’aua donnegiada.
3 Cun l’indemnisaziun ch’il retschavider ha survegnì per restabilir il stadi oriund sto el reparar il donn uschè svelt sco pussaivel.
1 Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità.
2 Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate.
3 Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l’indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.