1 Las disposiziuns da la Lescha federala dals 6 d’october 20008 davart la part generala dal dretg d’assicuranza sociala (LPGA) èn applitgablas per ils supplements da famiglia, uschenavant che questa lescha na prevesa betg expressivamain ina divergenza da la LPGA. L’artitgel 76 alinea 2 e l’artitgel 78 LPGA n’èn betg applitgabels.
2 Las disposiziuns da la LPGA n’èn betg applitgablas per ils agids finanzials ad organisaziuns da famiglias.9
9 Integrà tras la cifra I da la LF dals 27 da sett. 2019, en vigur dapi il 1. d’avust 2020 (AS 2020 2775; BBl 2019 1019).
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.
2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.9
9 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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