1 La Confederaziun surveglia l’execuziun da questa lescha.
2 Ella coordinescha las mesiras executivas dals chantuns sco er da ses agens stabiliments e manaschis.
3 Il Cussegl federal determinescha, tge metodas d’examinaziun, da mesiraziun e da calculaziun che ston vegnir applitgadas.
1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge.
2 Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.
3 Il Consiglio federale determina i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.