814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 35h Elavuraziun da datas

1 Las autoritads u ils terzs che han l’incumbensa da realisar questa lescha ubain da controllar u da survegliar la realisaziun, pon elavurar datas persunalas, inclusiv datas persunalas spezialmain sensiblas davart sancziuns administrativas u penalas, sche quai è necessari per exequir questa part.

2 Las autoritads svizras pon communitgar datas persunalas, inclusiv datas persunalas spezialmain sensiblas davart sancziuns administrativas u penalas, ad autoritads estras ed ad instituziuns internaziunalas, sche quai è necessari per exequir las disposiziuns da l’Uniun europeica per metter en circulaziun lain e products da lain.

Art. 35h Trattamento dei dati

1 Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione.

2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.