1 Las autoritads u ils terzs che han l’incumbensa da realisar questa lescha ubain da controllar u da survegliar la realisaziun, pon elavurar datas persunalas, inclusiv datas persunalas spezialmain sensiblas davart sancziuns administrativas u penalas, sche quai è necessari per exequir questa part.
2 Las autoritads svizras pon communitgar datas persunalas, inclusiv datas persunalas spezialmain sensiblas davart sancziuns administrativas u penalas, ad autoritads estras ed ad instituziuns internaziunalas, sche quai è necessari per exequir las disposiziuns da l’Uniun europeica per metter en circulaziun lain e products da lain.
1 Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione.
2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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