1 Ils commerziants ston documentar da tge furnitur ch’els han retratg lain u products da lain ed a tge cumprader ch’els han vendì questa rauba; il Cussegl federal po introducir ina tala obligaziun da documentaziun per ulteriuras materias primas e per ulteriurs products ch’el ha designà tenor l’artitgel 35e alinea 3.
2 Mintga persuna che furnescha lain u products da lain al consument sto declerar la spezia e la derivanza dal lain. Il Cussegl federal definescha il lain ed ils products da lain ch’èn suttamess a questa obligaziun da decleraziun.
1 I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l’obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3.
2 Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all’obbligo di dichiarazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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