814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 29e Infurmaziun dals cumpraders

1 Tgi che metta en circulaziun organissems sto:

a.
infurmar il cumprader davart lur caracteristicas ch’èn impurtantas per applitgar ils princips da l’artitgel 29a;
b.
instruir il cumprader uschia, ch’ils princips da l’artitgel 29a na vegnan betg violads, sch’ils organissems vegnan applitgads confurm a l’intent.

2 Las instrucziuns dals producents e dals importaders ston vegnir observadas.

Art. 29e Informazione degli acquirenti

1 Chiunque mette in commercio organismi deve:

a.
informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 29a;
b.
fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all’articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2 Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.