1 Dumondas da permissiuns tenor ils artitgels 29c alinea 1, 29d alinea 3 e 29f alinea 2 litera b vegnan publitgadas da l’autoritad da permissiun en il Fegl uffizial federal ed exponidas publicamain durant 30 dis.
2 Tgi ch’è partida tenor las prescripziuns da la Lescha federala dals 20 da december 196841 davart la procedura administrativa, po far protesta tar l’autoritad da permissiun durant il termin d’exposiziun. Tgi che na fa betg protesta, è exclus da l’ulteriura procedura.
40 Integrà tras la cifra II 1 da la LF dals 19 da mars 2010, en vigur dapi il 1. d’avust 2010 (AS 2010 3233; BBl 2009 5435).
1 Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità che rilascia l’autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.
2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
41 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.