Sch’in uffizi suppona ch’ina persuna pericliteschia il traffic sin via, sin l’aua u en l’aria pervia da disturbis che resultan da la dependenza, sto el infurmar l’autoritad cumpetenta.
Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l’autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d’acqua.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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