1 La Confederaziun sustegna ils chantuns e las organisaziuns privatas cun prestaziuns da servetsch en ils secturs da la prevenziun, da la terapia e da la reducziun da donns, e quai en spezial:
2 Ella als infurmescha davart novas enconuschientschas scientificas.
3 Ella po prender sezza mesiras cumplementaras per reducir ils problems da la dependenza u incumbensar organisaziuns privatas cun la realisaziun da talas mesiras.
1 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:
2 La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.
3 Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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