812.121 Lescha federala dals 3 d'october 1951 davart ils narcotics e las substanzas psicotropas (Lescha da narcotics, LN)

812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

Art. 3g Incumbensas dals chantuns

Cun l’intent d’evitar u da reducir donns per la sanadad e per la vita sociala tar persunas cun disturbis che resultan da la dependenza prendan ils chantuns mesiras per la reducziun da donns e per l’agid per surviver. Els stgaffeschan ils organs ch’èn necessaris per quest intent u sustegnan instituziuns privatas che correspundan a las pretensiuns da qualitad.

Art. 3g Compiti dei Cantoni

I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all’aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.