Cun l’intent d’evitar u da reducir donns per la sanadad e per la vita sociala tar persunas cun disturbis che resultan da la dependenza prendan ils chantuns mesiras per la reducziun da donns e per l’agid per surviver. Els stgaffeschan ils organs ch’èn necessaris per quest intent u sustegnan instituziuns privatas che correspundan a las pretensiuns da qualitad.
I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all’aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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