1 Tgi che vul producir cellas embrionalas da basa or d’embrios davanz en il rom d’in project da perscrutaziun per meglierar las metodas da producziun, basegna ina permissiun da l’uffizi federal.
2 La permissiun vegn concedida, sche:
3 Il project da perscrutaziun dastga mo vegnir realisà, sche:
4 Per il giudicament scientific ed etic dal project consultescha l’uffizi federal expertas ed experts independents.
1 Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari nell’ambito di un progetto di ricerca volto al miglioramento del processo di derivazione necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio.
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
3 Il progetto di ricerca può essere eseguito soltanto se:
4 Per la valutazione scientifica ed etica del progetto l’Ufficio si avvale della collaborazione di esperti indipendenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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