1 Tgi che vul producir cellas embrionalas da basa or d’embrios davanz per realisar in project da perscrutaziun, basegna ina permissiun da l’Uffizi federal da sanadad publica (uffizi federal).
2 La permissiun vegn concedida, sche:
4 Versiun tenor la cifra 5 da l’agiunta tar la LF dals 30 da sett. 2011 davart la perscrutaziun vi da l’uman, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 3215; BBl 2009 8045).
1 Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari in vista della realizzazione di un progetto di ricerca necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio).
2 L’autorizzazione è rilasciata se:
4 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.