1 Sche l’autoritad da surveglianza constatescha ina violaziun dal dretg, po ella:
2 Sin dumonda da l’autoritad da recurs (art. 97 al. 4) po il DATEC scumandar il program u decretar cundiziuns per l’activitad da diffusiun.92
92 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, en vigur dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 Se la competente autorità di vigilanza accerta una violazione del diritto:
2 Su proposta dell’Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione.90
90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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