1 Las autoritads da surveglianza pon elavurar datas ch’èn spezialmain degnas da vegnir protegidas, sche quai è necessari per ademplir las incumbensas surdadas da questa lescha.
2 L’elavuraziun da datas tras las autoritads da surveglianza e la surveglianza respectiva sa drizzan tenor las disposiziuns da la Lescha federala dals 19 da zercladur 199291 davart la protecziun da datas, che valan per ils organs federals.
1 Le autorità di vigilanza possono trattare dati degni di particolare protezione se è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge.
2 Il trattamento dei dati da parte delle autorità di vigilanza e la vigilanza sul medesimo sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi della Confederazione in virtù della legge federale del 19 giugno 199289 sulla protezione dei dati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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