1 Las autoritads da surveglianza orienteschan la publicitad davart lur activitad. Ellas pon publitgar en spezial las decisiuns administrativas e penalas e las render accessiblas en la procedura d’invista.
2 Ellas na dastgan betg tradir secrets da fatschenta.
1 Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In particolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.
2 Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.