784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 87 Publicitad

1 Las autoritads da surveglianza orienteschan la publicitad davart lur activitad. Ellas pon publitgar en spezial las decisiuns administrativas e penalas e las render accessiblas en la procedura d’invista.

2 Ellas na dastgan betg tradir secrets da fatschenta.

Art. 87 Informazione del pubblico

1 Le competenti autorità di vigilanza informano il pubblico sulla loro attività. In particolare, possono pubblicare e rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.

2 Le autorità di vigilanza sono tenute al segreto d’affari.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.