1 Il Cussegl federal fixescha l’autezza da la taxa da chasadas e da la taxa d’interpresas. Decisiv è il basegn per:
2 Il Cussegl federal fixescha, co ch’il retgav da la taxa vegn repartì sin ils intents d’utilisaziun tenor l’alinea 1. El po determinar separadamain las parts per ils programs da radio, per ils programs da televisiun e per l’ulteriura purschida publicistica da la SSR.
3 En sia decisiun davart l’autezza da la taxa resguarda il Cussegl federal la recumandaziun dal survegliader dals pretschs. Divergenzas da las recumandaziuns ston vegnir motivadas publicamain.
1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:
2 Il Consiglio federale stabilisce la ripartizione dei proventi del canone tra gli scopi di cui al capoverso 1. Può determinare separatamente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all’ulteriore offerta editoriale della SSR.
3 Nello stabilire l’importo del canone, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Se vi deroga, ne espone pubblicamente i motivi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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