1 La Confederaziun incassescha ina taxa per finanziar l’adempliment da l’incarica da prestaziun constituziunala da radio e televisiun (art. 93 al. 2 Cst.).
2 La taxa vegn incassada per chasada e per interpresa.
3 Il retgav e l’utilisaziun da la taxa na figureschan betg en il quint da la Confederaziun, cun excepziun da las indemnisaziuns ch’èn da pajar a la Confederaziun.
1 La Confederazione riscuote un canone per finanziare l’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.).
2 Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa.
3 I proventi e l’impiego del canone, ad eccezione delle indennità da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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