784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 69 Disposiziuns generalas

1 L’obligaziun dals commembers d’ina chasada da pajar la taxa cumenza l’emprim di dal mais che suonda la fundaziun da la chasada e finescha l’ultim di dal mais che la chasada vegn schliada.

2 Decisiva per incassar la taxa è la fundaziun da la chasada, sco quai ch’ella è inscritta en il register chantunal u communal d’abitants.

3 Il Cussegl federal regla la periodicitad da la taxa, il mument che la taxa sto vegnir pajada sco er sia surannaziun.

Art. 69 Disposizioni generali

1 L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta.

2 Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti.

3 Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l’esigibilità e la prescrizione del canone.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.