1 Ils chantuns pon scumandar en tscherts territoris d’installar antennas exteriuras, sche:
2 L’installaziun d’ina antenna exteriura che permetta da recepir ulteriurs programs sto vegnir permessa excepziunalmain, sche l’interess da recepir ils programs predominescha l’interess da la protecziun dal lieu e da la cuntrada.
1 I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:
2 L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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