784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 66 Libertad da recepziun

Mintga persuna è libra da recepir ils programs svizzers ed esters che sa drizzan a la generalitad.

Art. 66 Libertà di ricezione dei programmi

Ognuno è libero di captare i programmi svizzeri e esteri destinati al pubblico in generale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.