784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 65 Detretschament

1 Tgi che porscha programs sco pachets cumbinads, tgi che maina indrizs u che porscha servetschs che servan a preparar programs, sto stgaffir las premissas tecnicas per che terzas persunas possian derasar quests programs separadamain a cundiziuns favuraivlas sco er ch’ellas possian duvrar individualmain ils indrizs respectivamain ils servetschs.

2 Il Cussegl federal po decretar prescripziuns correspundentas davart il detretschament, uschenavant che quai è necessari per garantir la diversitad da las opiniuns.

Art. 65 Demultiplazione

1 Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.