784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 51 Princip

1 Ils emetturs da programs pon derasar sezs lur programs sin basa da las disposiziuns dal dretg da telecommunicaziun ubain incumbensar in purschider da servetschs da telecommunicaziun da derasar ils programs.

2 Ils servetschs da diffusiun vegnan purschids en moda adequata, betg discriminanta e resguardond l’egualitad da las schanzas.

3 L’artitgel 47 LTC49 davart la communicaziun en situaziuns extraordinarias è applitgabel per emetturs che derasan sezs lur programs.

Art. 51 Principio

1 Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.

2 I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie.

3 L’articolo 47 LTC46 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.