1 Ils emetturs da programs pon derasar sezs lur programs sin basa da las disposiziuns dal dretg da telecommunicaziun ubain incumbensar in purschider da servetschs da telecommunicaziun da derasar ils programs.
2 Ils servetschs da diffusiun vegnan purschids en moda adequata, betg discriminanta e resguardond l’egualitad da las schanzas.
3 L’artitgel 47 LTC49 davart la communicaziun en situaziuns extraordinarias è applitgabel per emetturs che derasan sezs lur programs.
1 Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.
2 I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie.
3 L’articolo 47 LTC46 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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