1 Il UFCOM po restrenscher u scumandar la transmissiun d’in program cun agid da la tecnica da telecommunicaziun, sche quel:
2 Cunter la disposiziun dal UFCOM pon far recurs tant l’emettur dal program respectiv sco er il purschider da servetschs da telecommunicaziun che derasa u che fa derasar il program.
3 ...50
50 Abolì tras la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, cun effect dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 L’UFCOM può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione se il programma:
2 Contro la decisione dell’UFCOM può interporre ricorso sia l’emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo diffonde o lo fa diffondere.
3 ...47
47 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.