784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 5 Emissiuns che pericliteschan la giuventetgna

Emetturs da programs ston procurar cun la tscherna dal temp d’emissiun u cun autras mesiras che persunas minorennas na vegnian betg confruntadas cun emissiuns che pericliteschan lur svilup corporal, spiertal-psichic, moral u social.

Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù

Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell’ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.