Las contribuziuns concepidas da la redacziun en l’ulteriura purschida publicistica da la SSR ston satisfar als princips da program tenor ils artitgels 4 e 5. L’obligaziun da diversitad (art. 4 al. 4) vala mo per dossiers d’elecziuns e da votaziuns.
10 Integrà tras la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, en vigur dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
I contributi ideati dalla redazione e inseriti nell’ulteriore offerta editoriale della SSR devono soddisfare i principi applicabili ai programmi di cui agli articoli 4 e 5. L’obbligo di pluralità (art. 4 cpv. 4) si applica esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni.
10 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.