1 Il DATEC po dar ad auters emetturs da programs ina concessiun per derasar in program sin via terrestra e senza fil, sche quest program:
2 La concessiun definescha la dimensiun da l’access a la diffusiun e l’incarica da prestaziun concernent il program. Il DATEC po fixar ulteriuras obligaziuns per garantir l’adempliment da l’incarica da prestaziun e l’autonomia en la concepziun dals programs.
1 Il DATEC può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma che:
2 La concessione definisce l’estensione dell’accesso alla diffusione e il mandato di prestazioni in materia di programmi. Il DATEC può stabilire altri obblighi per garantire l’adempimento del mandato di prestazioni e una programmazione indipendente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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