1 Il concessiunari preschenta al UFCOM mintga onn il quint. Quel examinescha, sch’ils meds finanzials èn vegnids utilisads en moda economica e confurm a l’intent. Cas cuntrari po el reducir u pretender enavos las parts da la taxa d’in concessiunari.
2 Il UFCOM po er pretender infurmaziuns dal concessiunari e da las persunas ch’èn obligadas da dar infurmaziuns tenor l’artitgel 17 alinea 2 literas a–c e controllar las finanzas tar il concessiunari.
3 Puras controllas da l’opportunitad n’èn betg admessas.
1 Il concessionario presenta ogni anno il consuntivo all’UFCOM. L’UFCOM verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle prescrizioni. In caso contrario, può ridurre le quote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso.
2 L’UFCOM può anche esigere informazioni dal concessionario e dalle persone tenute a informare secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c e svolgere verifiche finanziarie in loco.
3 Non sono autorizzati meri controlli d’opportunità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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