783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 83b Disposiziun transitorica da la midada dals 13 d’october 2021

Per l’onn 2020 na ston las gasettas e las revistas che han il dretg da survegnir ina reducziun per la distribuziun, inoltrar nagina decleraziun persunala tenor l’artitgel 37 alinea 3.

51 Integrà tras la cifra I da l’O dals 13 d’oct. 2021, en vigur dapi il 1. da dec. 2021 (AS 2021 620).

Art. 83b Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 2021

Per il 2020 i beneficiari della riduzione non devono presentare l’autodichiarazione di cui all’articolo 37 capoverso 3.

50 Introdotto dal n. I dell’O del 13 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 620).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.