783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 83a Disposiziun transitorica da la midada dals 18 da settember 2020

Per soluziuns substitutivas tenor l’artitgel 31 alinea 3 ch’èn vegnidas fixadas avant l’entrada en vigur da la midada dals 18 da settember 2020 da questa ordinaziun en applicaziun da l’artitgel 31 en la versiun dals 29 d’avust 201250, vala il dretg vertent areguard l’obligaziun da la Posta da distribuir las spediziuns postalas a chasa.

49 Integrà tras la cifra I da l’O dals 18 da sett. 2020, en vigur dapi il 1. da schan. 2021 (AS 2020 4125).

50 AS 2012 5009

Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del 18 settembre 2020

Per le soluzioni alternative di cui nell’articolo 31 capoverso 3 adottate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza nella versione del 18 settembre 2020 in applicazione dell’articolo 31 nella versione del 29 agosto 201249, si applica il diritto previgente per quanto attiene all’obbligo della Posta di effettuare la distribuzione a domicilio.

48 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125).

49 RU 2012 5009

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.