783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 74 Lieu

1 La chascha da brevs sto vegnir montada al cunfin dal bain immobigliar tar l’access general a la chasa.

2 Pliras chaschas da brevs per il medem numer da chasa ston vegnir plazzadas al medem lieu. Sche differents lieus èn pussaivels, sto vegnir tschernì quel che sa chatta il pli datiers da la via.

3 Tar chasas da pliras famiglias e tar chasas da fatschenta po l’indriz da chaschas da brevs vegnir montà en il sectur da las entradas en chasa, sche l’access nà da la via è pussaivel.

4 Tar surbajegiadas che consistan da chasas da vacanzas e da chasas da fin d’emna sto vegnir montà in indriz da chaschas da brevs central tar l’access a la surbajegiada.

Art. 74 Ubicazione

1 La cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato.

2 Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso punto. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada.

3 Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l’impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso alla casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada.

4 Nel caso di grossi complessi architettonici costituiti da case di villeggiatura e per il fine settimana, va installato un impianto centrale di cassette delle lettere all’accesso per i veicoli del complesso.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.