1 Il proprietari d’ina immobiglia sto metter a disposiziun sin agens custs ina chascha da brevs libramain accessibla u in indriz da chaschas da brevs libramain accessibel per la distribuziun da las spediziuns postalas.
2 La chascha da brevs consista d’in caum per las brevs cun ina sfessa da brevs e d’in caum da deposit. Las dimensiuns minimalas èn fixadas en l’agiunta 1.
3 La chascha da brevs sto purtar l’inscripziun cumpletta e bain legibla dal possessur da l’abitaziun, dal possessur da l’immobiglia u da la firma.
1 Il proprietario di un immobile deve installare, a proprie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso per la distribuzione di invii postali.
2 La cassetta delle lettere è munita di uno scomparto per le lettere con fessura e di uno scomparto di deposito. Le dimensioni minime sono stabilite nell’allegato 1.
3 Sulle cassette delle lettere deve figurare l’intestazione completa e ben leggibile del proprietario dell’abitazione o dell’immobile oppure la ditta.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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