783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 69 Obligaziuns da las purschidras

1 Purschidras ch’èn pertutgadas d’ina procedura da mediaziun, ston sa participar a la procedura da mediaziun.

2 Ellas furneschan al post da mediaziun sin dumonda las datas ch’èn necessarias per la mediaziun.

Art. 69 Obblighi dei fornitori

1 I fornitori coinvolti in una richiesta di conciliazione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione.

2 Su richiesta, i fornitori trasmettono all’organo di conciliazione i dati necessari per comporre la controversia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.