783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 62 Banca da datas

1 La PostCom maina ina banca da datas per registrar e per administrar las purschidras. En quella po ella registrar particularmain mesiras, cundiziuns e sancziuns.

2 Ella po publitgar ina glista da las purschidras annunziadas e datas davart il provediment da basa cun servetschs postals.

Art. 62 Banca dati

1 La PostCom tiene una banca dati per la registrazione e la gestione dei fornitori. Può iscrivervi, in particolare, misure, oneri e sanzioni.

2 La PostCom può pubblicare un elenco dei fornitori notificati e i dati sul servizio universale nel settore dei servizi postali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.