1 La Posta po excluder spediziuns postalas tenor l’artitgel 29 da la spediziun, sch’ellas:
2 Ella designescha en sias cundiziuns da fatschenta generalas, tge spediziuns postalas che vegnan exclusas da la spediziun.
1 La Posta può escludere dal trasporto gli invii postali di cui all’articolo 29 se questi contengono:
2 Nelle proprie condizioni generali la Posta specifica gli invii postali esclusi dal trasporto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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