783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 32 Temps da distribuziun en il traffic postal naziunal

1 La Posta sto garantir ils temps da distribuziun da las spediziuns postalas tenor l’artitgel 29 alinea 1 litera a sco suonda:

a.
per 97 pertschient da las brevs;
b.
per 95 pertschient dals pachets.

2 Las metodas per mesirar ils temps da distribuziun ston esser renconuschidas scientificamain e certifitgadas d’ina post spezialisà independent. Ellas sa basan sin standards da qualitad internaziunals e resguardan il stadi da la tecnica.

3 La PostCom approva las metodas ed ils instruments da mesiraziun.

Art. 32 Tempi di consegna nel settore dei servizi postali in Svizzera

1 La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a:

a.
nel 97 per cento dei casi per le lettere;
b.
nel 95 per cento dei casi per i pacchi.

2 I metodi per misurare i tempi di consegna devono essere scientificamente riconosciuti e certificati da un organo indipendente. Devono inoltre basarsi su standard di qualità internazionali e tenere conto dello stato della tecnica.

3 La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.