1 En territoris senza spediziun matutina è la Posta obligada da consegnar gasettas quotidianas abunadas fin il pli tard a las 12.30.
2 Ella n’è betg obligada da consegnar las gasettas quotidianas abunadas entaifer il termin prescrit, sche:
4 La metoda per mesirar la consegna da gasettas quotidianas abunadas sto esser renconuschida scientificamain e certifitgada d’in post spezialisà independent. Ella resguarda il stadi da la tecnica.
5 La PostCom approvescha la metoda ed ils instruments da mesiraziun.
20 Integrà tras la cifra I da l’O dals 18 da sett. 2020, en vigur dapi il 1. da schan. 2021 (AS 2020 4125).
21 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 13 d’oct. 2021, en vigur dapi il 1. da dec. 2021 (AS 2021 620).
1 La Posta è tenuta a distribuire i quotidiani in abbonamento nelle zone senza recapito mattutino al più tardi entro le ore 12.30.
2 Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:
3 Deve rispettare l’orario di distribuzione di cui al capoverso 1 nel 95 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero.
4 Il metodo per misurare la distribuzione dei quotidiani in abbonamento deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.
5 La PostCom approva il metodo e gli strumenti di misurazione.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 620).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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