1 La Posta prenda en consegna brevs e pachets tenor l’artitgel 29 alinea 1 litera a ed alinea 2 litera a en uffizis postals ed en agenturas postalas.
2 A chaschas da brevs publicas prenda ella en consegna brevs prefrancadas per la Svizra e per l’exteriur senza conferma da la retschavida.15
3 Per spediziuns postalas tenor l’artitgel 29 alinea 1 literas b−d ed alinea 2 litera b metta ella a disposiziun posts da consegna adattads.
15 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 18 da sett. 2020, en vigur dapi il 1. da schan. 2021 (AS 2020 4125).
1 La Posta prende in consegna in uffici e agenzie postali le lettere e i pacchi di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a.
2 La Posta prende in consegna nelle cassette postali pubbliche le lettere preaffrancate per la Svizzera e l’estero senza ricevuta.15
3 La Posta mette a disposizione appositi uffici d’accettazione per gli invii postali di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettere b–d e 2 lettera b.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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