1 Il Cussegl federal procura ch’in provediment minimal cun servetschs postals vegnia purschì, particularmain en cas da catastrofas u da situaziuns d’urgenza che fan patir grevamain tut la Svizra.
2 El determinescha en il cas singul:
3 El po restrenscher u scumandar la furniziun da servetschs postals.
1 Il Consiglio federale provvede affinché, soprattutto in caso di catastrofi o situazioni di emergenza che colpiscono duramente l’intero Paese, sia garantita una fornitura minima di servizi postali.
2 Il Consiglio federale stabilisce nel caso specifico:
3 Il Consiglio federale può limitare o vietare la fornitura di servizi postali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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