783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 25 Custs tar l’ordinaziun da far ina cunvegna da barat

1 Sche la PostCom ordinescha da concluder ina cunvegna davart il barat d’unitads da datas, sa cumponan ils custs per ils servetschs tenor ils artitgels 23 e 24:

a.
dals custs incrementals; e
b.
d’ina part proporziunala als custs generals specifics per ils servetschs.

2 Ils custs tenor l’alinea 1 vegnan fixads sin basa da la calculaziun dals custs da la purschidra che furnescha las unitads da datas.

Art. 25 Costi delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sullo scambio di dati

1 Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sullo scambio dei dati, i costi delle prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 si compongono:

a.
dei costi incrementali; e
b.
di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni.

2 I costi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla contabilità del fornitore che trasmette i dati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.