1 Sche la PostCom ordinescha da concluder ina cunvegna davart il barat d’unitads da datas, sa cumponan ils custs per ils servetschs tenor ils artitgels 23 e 24:
2 Ils custs tenor l’alinea 1 vegnan fixads sin basa da la calculaziun dals custs da la purschidra che furnescha las unitads da datas.
1 Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sullo scambio dei dati, i costi delle prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 si compongono:
2 I costi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla contabilità del fornitore che trasmette i dati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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