1 La gestiunaria d’in indriz da chaschas postalas sto conceder a purschidras che garanteschan la distribuziun a chasa l’access ad almain las suandantas prestaziuns:
2 Ella fixescha il lieu e las uras nua che las purschidras che garanteschan la distribuziun a chasa pon surdar las spediziuns postalas. En quest connex resguarda ella ils process existents ed ils basegns da las persunas che han il dretg d’access a las chaschas postalas.
3 Ademplind las prestaziuns tenor l’alinea 1 stat ella buna maximalmain en la medema dimensiun sco che las purschidras, che garanteschan la distribuziun a chasa, stattan bunas envers lur clientella.
6 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 18 da sett. 2020, en vigur dapi il 1. da schan. 2021 (AS 2020 4125).
1 Il gestore di un impianto di caselle postali deve accordare ai fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio l’accesso ad almeno le seguenti prestazioni:
2 Il gestore dell’impianto di caselle postali determina il luogo e la fascia oraria in cui i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono recapitare gli invii postali. Nel far ciò, tiene conto dei processi operativi esistenti e delle esigenze degli aventi diritto all’accesso.
3 Nel garantire le prestazioni di cui al capoverso 1, il gestore di un impianto di caselle postali assume una responsabilità al massimo pari a quella assunta nei confronti dei propri clienti dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.