1 Purschidras che garanteschan la distribuziun a chasa han il dretg d’access als indrizs da chaschas postalas.
2 Las purschidras che garanteschan la distribuziun a chasa ston esser identifitgablas sin spediziuns postalas che vegnan distribuidas en indrizs da chaschas postalas.
1 I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio hanno il diritto di accedere agli impianti di caselle postali.
2 I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio devono essere identificabili sugli invii postali distribuiti presso gli impianti di caselle postali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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