783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 17 Dretg d’access ad indrizs da chaschas postalas

1 Purschidras che garanteschan la distribuziun a chasa han il dretg d’access als indrizs da chaschas postalas.

2 Las purschidras che garanteschan la distribuziun a chasa ston esser identifitgablas sin spediziuns postalas che vegnan distribuidas en indrizs da chaschas postalas.

Art. 17 Diritto di accedere agli impianti di caselle postali

1 I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio hanno il diritto di accedere agli impianti di caselle postali.

2 I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio devono essere identificabili sugli invii postali distribuiti presso gli impianti di caselle postali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.