La purschidra sto publitgar infurmaziuns tenor l’artitgel 9 alinea 2 LPO, particularmain davart il temp da distribuziun da las singulas spediziuns postalas.
Il fornitore deve pubblicare le informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LPO, in particolare quelle sui tempi di consegna dei singoli invii postali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.