783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 15 Infurmaziuns davart la qualitad dals servetschs

La purschidra sto publitgar infurmaziuns tenor l’artitgel 9 alinea 2 LPO, particularmain davart il temp da distribuziun da las singulas spediziuns postalas.

Art. 15 Informazioni sulla qualità delle prestazioni

Il fornitore deve pubblicare le informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LPO, in particolare quelle sui tempi di consegna dei singoli invii postali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.