783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 14 Segnada da spediziuns postalas, da vehichels da distribuziun e dal persunal da distribuziun da la purschidra

Las spediziuns postalas, ils vehichels da distribuziun ed il persunal da distribuziun ston esser segnads uschia ch’els pon vegnir attribuids da terzas persunas a la purschidra responsabla.

Art. 14 Contrassegno degli invii postali, dei veicoli e del personale di distribuzione del fornitore


Gli invii postali, i veicoli e il personale di distribuzione devono essere contrassegnati in modo tale che un terzo possa ascriverli al fornitore responsabile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.