1 Ils chantuns exequeschan questa lescha, uschenavant che la Confederaziun n’è betg cumpetenta per quai.
2 Els decreteschan las prescripziuns necessarias.
3 Els suttamettan ils projects en il senn da l’artitgel 3 alinea 2 als posts spezialisads da la Confederaziun per prender posiziun; exceptads da quai en projects nunimpurtants.
1 I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.
2 Essi emanano le necessarie disposizioni.
3 Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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