721.100 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la correcziun dals curs d'aua

721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 12 Chantuns

1 Ils chantuns exequeschan questa lescha, uschenavant che la Confederaziun n’è betg cumpetenta per quai.

2 Els decreteschan las prescripziuns necessarias.

3 Els suttamettan ils projects en il senn da l’artitgel 3 alinea 2 als posts spezialisads da la Confederaziun per prender posiziun; exceptads da quai en projects nunimpurtants.

Art. 12 Cantoni

1 I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.

2 Essi emanano le necessarie disposizioni.

3 Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.