1 La Confederaziun fa retschertgas d’interess naziunal davart:
2 Ella metta a disposiziun ils resultats e l’evaluaziun da las retschertgas a persunas interessadas.
3 Il Cussegl federal regla la realisaziun da las retschertgas e las evaluaziuns.
4 Ils posts federals decreteschan directivas tecnicas e cusseglian ils posts da retschertga.
1 La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:
2 Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.
3 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.
4 I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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